04 gennaio 2017


 Credito d’imposta per la vigilanza privata: pubblicato il decreto attuativo 

In Gazzetta Ufficiale il decreto con i criteri di accesso all’agevolazione fiscale

Ad un anno dalla previsione di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l’istituzione di un credito d’imposta per le spese destinate alla sicurezza dei privati, arriva finalmente il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2016, che definisce i criteri e le procedure con cui le persone fisiche possono accedere al “bonus”.

A chi spetta?

Nello specifico, l’agevolazione spetta alle persone fisiche - non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, quindi esclusi artigiani e commercianti - per le spese sostenute nel corso del 2016 per:

  • l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;
  • la stipula di contratti con istituti di vigilanza.

In entrambi i casi, le spese sono ammissibili al credito d’imposta a condizione che siano sostenute con riferimento alle sole abitazioni private (in altre parole, gli immobili non devono essere utilizzati per l’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo); nel caso in cui l’immobile sia adibito promiscuamente all’uso sia personale che lavorativo, il credito d’imposta (da determinare ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto) è ridotto al 50%.

Come richiederlo?

Per il riconoscimento del credito d’imposta sarà necessario inviare, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, in cui indicare l’importo delle spese agevolabili sostenute nel 2016.

Per lo schema da utilizzare per l’istanza, così come per il termine entro il quale la stessa andrà inviata, c’è tuttavia da attendere ancora: a stabilirlo sarà infatti un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (22 dicembre 2016).

Sulla base del rapporto tra le risorse stanziate con la Legge di Stabilità 2016 e il credito d'imposta complessivamente richiesto, l'Agenzia delle Entrate determinerà la percentuale massima del “bonus” spettante a ciascun richiedente, che sarà comunicata con un altro provvedimento da emanarsi entro il 31 marzo 2017.

Attenzione: il credito d'imposta non sarà cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le stesse spese.

Come fruirne?

Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016, e sarà utilizzabile in compensazione. A tal fine, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo potranno utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'eventuale  ammontare  del  credito  d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale.

Controlli

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procederà al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In allegato il Decreto del MEF del 6 dicembre 2016.

 

A.G.