31 gennaio 2018


 Mancata applicazione del Ccnl leader: no a benefici e deroghe contrattuali 

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 3 del 25 gennaio scorso, ha fornito una serie di indicazioni operative in merito alle aziende che non applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e che possono determinare problematiche di dumping.

Premesso che, fermo restando il principio di libertà sindacale, l’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione dei contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, nello specifico l’Ispettorato ha chiarito che:

  • contratti di prossimità: eventuali contratti sottoscritti da soggetti “non abilitati” non possono produrre effetti derogatori alle disposizioni di legge e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. In sede di accertamento, pertanto, il personale ispettivo dovrà considerare tali contratti come inefficaci, e adottare i conseguenti provvedimenti (ad es. recuperi contributivi);
     
  • benefici normativi e contributivi: l’applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento dei benefici normativi e contributivi;
     
  • contribuzione dovuta: i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale rappresentano il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal Ccnl applicato ai fini retributivi;
     
  • integrazione della disciplina dei contratti di lavoro: ogni qualvolta il D.lgs. 81/2015, che reca la disciplina organica dei contratti di lavoro, rimette alla contrattazione collettiva il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali (ad es. in materia di contratto di apprendistato o a tempo determinato), il riferimento è esclusivamente ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Gli interventi integrativi o derogatori ad opera dei contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività non hanno invece alcuna efficacia: ciò potrà comportare la mancata applicazione degli istituti di flessibilità di cui al D.lgs. 81/2005 e, a seconda delle ipotesi, anche la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.

In allegato la Circolare n. 3/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

A.G.