29 marzo 2019


 Giro di vite sulla certificazione nella vigilanza privata 

La nota di Univ sulla Circolare del Capo della Polizia Gabrielli

Su 580 società autorizzate ad operare nella vigilanza privata, 120 non si sono ancora adeguate agli obblighi di certificazione. La rilevazione è freschissima e vede ancora un buon 20% di imprese del settore operare impunemente, pur senza soddisfare i requisiti minimi di qualità richiesti dalla norma. Ma la pacchia è finita, come è in voga dire: la circolare a firma del Capo della Polizia Gabrielli dà alle Prefetture il termine ultimo del 30 Aprile per fare il punto della situazione e presentare un cronoprogramma di iniziative che evidenzi il periodo entro il quale il processo di adeguamento totale si concluderà. E di tempo ne hanno avuto le imprese: la prima scadenza per l’adeguamento era – lo ricordiamo – al 2015 e al 2017 solo per le aziende già in qualche modo certificate. Ma a metà 2017 le imprese certificate secondo il nuovo regime erano ancora talmente poche da allarmare anche l’ANAC. La deadline fu quindi allungata al 31 gennaio 2018, ma esattamente un anno dopo scopriamo che mancano ancora all’appello ben 120 aziende. Mica bruscolini.

Interessante vedere come la circolare non si soffermi tanto sull’aspetto  punitivo, quanto sul valore sotteso al processo di certificazione: tutelare l’utenza garantendo l’erogazione di servizi validi, assicurare che il personale di vigilanza operi in piena sicurezza, far sì che le imprese di sicurezza possano operare da deterrente contro la criminalità e assicurare adeguate possibilità di autodifesa a fronte di possibili attacchi. E, ovviamente, la concorrenza sleale verso chi ha investito tempo e denaro (che ha poi, almeno in parte, dovuto ricaricare sulle tariffe) per l’adeguamento.

E veniamo all’aut aut: la circolare ipotizza 4 situazioni nelle quali fa rientrare le 120 aziende che ad oggi ancora non sono certificate, formulando le rispettive indicazioni operative per le Prefetture.

1) primo rilascio di licenza (ma non sono ancora trascorsi i 6 mesi per la consegna del certificato di qualità e conformità): se passano 6 mesi senza consegnare il certificato, l’impresa subisce il ritiro della licenza;

2) richiesta di rinnovo di licenza senza certificazione allegata: la Prefettura dà un termine di massimo 30 giorni, superati i quali si procede al diniego del rinnovo;

3) richiesta di rilascio/rinnovo di licenza dopo l’entrata in vigore del DM 115/2014 ma decorsi i 16 mesi per l’annullamento: si interviene quando verrà richiesto il rinnovo;

4) per i casi in cui le Prefetture abbiano allungato i termini oltre il 31 gennaio 2018, si intima di non concedere più proroghe.

Per visualizzare la lista aggiornata degli Istituti certificatihttps://www.poliziadistato.it/statics/18/elenco-istituti-certificati11.03.2019.pdf

In allegato la Circolare sulla Certificazione nella Vigilanza Privata