09 novembre 2015


 Certificazione vigilanza privata: la circolare del Ministero dell’Interno 

L’obbligo di certificazione può ritenersi assolto dimostrando di aver sottoscritto un contratto con un Organismo di certificazione accreditato

Come noto, l’art. 7 del Dm 14 giugno 2014, n. 115, “Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli Istituti di Vigilanza privata”, prevede che “gli istituti già autorizzati all’atto di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro dodici mesi da tale data, produrre al Prefetto competente il certificato di cui al comma 4 dell’articolo 6”, e cioè la certificazione rilasciata dall’organismo di certificazione indipendente che, ai sensi della norma richiamata, “deve recare l’esplicito riferimento al decreto del Ministro dell’interno 269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC applicabili, nonché alla categoria di certificazione”.

I 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento sono ormai scaduti il 3 settembre scorso e con essi, di conseguenza, è scaduto il termine per la presentazione al Prefetto competente della certificazione.

Tuttavia – come già anticipato, in via informale, con nota Univ n. 197/2015 del 4 settembre scorso –, in considerazione dei tempi tecnici occorsi per la completa elaborazione dell’elenco degli organismi di certificazione indipendente tenuto dal Ministero dell’Interno, e in assenza di una – seppur auspicata – proroga, il Ministero dell’Interno, con Circolare del 13 ottobre u.s. (in allegato), ha ufficialmente comunicato alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che l’obbligo di cui all’art. 7 del Dm 14 giugno 2014, n. 115, può ritenersi assolto mediante la dimostrazione di aver sottoscritto un contratto per l’ottenimento della certificazione con uno degli Organismi di certificazione indipendente iscritti nell’apposito elenco di cui sopra.

In ogni caso, andrà verificato che il contratto in questione preveda l’esecuzione dell’audit in tempi ragionevoli, allo scopo di non vanificare la portata delle disposizioni del Dm.

 

A.G.