16 novembre 2015


 ANAC, osservazioni sugli appalti di servizi integrati di vigilanza 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce le proprie osservazioni in risposta alle segnalazioni di Univ

Facendo seguito alla nota del 7 agosto 2015, con la quale, a tutela di un associato, l’Univ – aderente a FederSicurezza – segnalava alla stazione appaltante Policlinico Umberto I di Roma alcune criticità riscontrate nel disciplinare di gara relativa all’appalto del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia, sorveglianza e fornitura impianti tecnologici, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di vigilanza, definiva il procedimento sulla base delle seguenti considerazioni generali:

  • con riferimento alla segnalazione dell’eccessiva restrittività dei requisiti di partecipazione relativi ai servizi analoghi e al fatturato, l’Anac, dopo aver ricordato che la stazione appaltante dispone di un ampio margine di discrezionalità nel chiedere requisiti di capacità tecnica e professionale anche superiori, diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, ha chiarito che la non tassatività – dell’elenco di cui all’art. 42 del codice appalti – incontra in ogni caso il limite del rispetto dei principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza, cioè della pertinenza e della congruità rispetto allo scopo preciso. In altre parole, non è consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto all’oggetto della gara;
     
  • con riguardo, invece, all’illegittimità della sanzione, contenuta nel disciplinare, dell’esclusione automatica delle offerte in cui il costo del lavoro è inferiore al costo minimo stabilito dalla Prefettura di Roma relativamente alle cd. tariffe di legalità, l’Anac, ricordando che tale sistema non è più vigente, ha inteso comunque verificare la legittimità della previsione facendo riferimento alle tabelle ministeriali del costo medio orario del lavoro per il personale della vigilanza. A tal proposito, l’autorità ha ribadito quanto già chiarito in sede di emanazione della Determinazione n. 9 del 22 luglio 2015, avente ad oggetto le Linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata, e cioè che le tabelle ministeriali sul costo medio orario del lavoro assumono una funzione indicativa ma non un parametro assoluto e inderogabile, e sono pertanto suscettibili di scostamento in relazione a valutazioni statistiche e analisi aziendali che evidenziano un’organizzazione in grado di giustificare – in sede di verifica dell’anomalia – la sostenibilità di costi inferiori. La mancata osservanza dei minimi tabellari, quindi, non è sufficiente a determinare di per sé l’esclusione a priori di un partecipante alla gara: l’impresa deve essere sempre messa in condizione di fornire le proprie giustificazioni in merito al superamento di tali limiti minimi.

Per completezza di informazione, si rimette in allegato la nota Anac prot. n. 129750 del 7 ottobre 2015.

 

A.G.