11 marzo 2016


 Dimissioni online ai blocchi di partenza 

Da domani 12 marzo via alla nuova procedura per il contrasto alle dimissioni in bianco

Dal 12 marzo 2016 saranno pienamente operative le dimissioni online: sono infatti trascorsi i 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro 15 dicembre 2015, che, come previsto dall’art. 26 del decreto sulla semplificazione, disciplina nel dettaglio la nuova procedura di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Con la riforma del Jobs Act la lotta alle dimissioni in bianco viaggia online: sia in caso di dimissioni che di risoluzione consensuale del rapporto, l’unica modalità ammessa per lasciare il posto di lavoro sarà, a pena di inefficacia, la presentazione in modalità telematica di appositi moduli certificati dotati di un codice identificativo e di una data di trasmissione. Resta comunque la possibilità, per il lavoratore dimissionario, di “ripensarci”, revocando le dimissioni, sempre con modalità telematica, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo.

Una modernizzazione importante per la gestione del rapporto di lavoro, che va a semplificare la complessa procedura introdotta dalla Riforma Fornero e, al tempo stesso, a scoraggiare – si spera – definitivamente l’abusata prassi di far firmare, già al momento dell’assunzione, un foglio di dimissioni in bianco, utilizzato poi, specialmente a scapito dei lavoratori più deboli e delle lavoratrici donne, per dissimulare il licenziamento, ad es., in caso di sopravvenuta maternità.

  • Come funzionano le dimissioni online?

La compilazione del modulo è semplice: basta inserire le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, data di inizio del rapporto, contratto applicato, tipo di comunicazione (dimissioni, risoluzione, revoca) e data di decorrenza.

Una volta predisposto, il modulo va inoltrato alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. La trasmissione telematica può essere effettuata direttamente dal lavoratore, munito del pin Inps e registrato al portale Cliclavoro, o, in alternativa, con l’aiuto di un soggetto abilitato quali patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Sanzioni: salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €, irrogata dalla Dtl che accerti la violazione.

Specialmente per questa prima fase applicativa della disciplina, il Ministero del Lavoro mette a disposizione un supporto dedicato agli utenti e agli operatori: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it.

In allegato il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, con il fac-simile del modulo per le dimissioni online e le istruzioni di compilazione e trasmissione.

Per completezza, si allega anche la Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro, n. 12 del 4 marzo 2016.

 

A.G.